TUNING E LEGGI ITALIANE

qui si puo discutere su tutto quello che riguarda il tuning
Gianni
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Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine GRANDE EMILIO !!!!!!!!!!!!!!
TrafficBolt
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Grande Black!!
Ricattiamoli minacciando una denuncia per violazione del copyright, così ci fanno le certificazioni gratis!!!!


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Gianni
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Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine BELLA IDEA !!!!!!!!!!!!
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CAMAPOWER
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Da quello che so il TUV qui in Italia non è riconosciuto, quindi ci attacchiamo al piffero, alcune marche di ricambi stanno chiedendo di convertire le omologazioni già ottenute in tutta Europa (che naturalmente qua non valgono) in omologazioni con la nuova legge italiana, senza rifare tutta la trafila.
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blackcrx
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Appoggio l'idea del ricatto!! Immagine
djentsò
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bravo black, complimenti!
Gianni
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Oct 26 2010, 08:18
Modificato l’Art 75 del Codice della Strada
Una corretta informazione sul futuro del TUNING e del NULLAOSTA

Con legge 27 febbraio 2009 n.14 sono state introdotte alcune significative modifiche all’art.75 del Codice della Strada.
La legge, che introduce una indiscussa apertura nell’ambito delle possibili modifiche, sia meccaniche che di carrozzeria, ai veicoli omologati, è stata percepita come una liberalizzazione totale della pratica del «TUNING»,

in quanto svincolata dal rilascio del nullaosta tecnico della Casa Costruttrice, tanto vero che alcuni organi di stampa, specializzati nel settore, hanno dato risalto all’argomento enfatizzando la “scomparsa” totale del nullaosta tecnico, creando errate aspettative da parte degli utenti. In realtà la pratica del «TUNING» non è attualmente ostacolata (o comunque non integralmente) dalle Case Costruttrici che non rilascerebbero il Nullaosta tecnico, bensì dalla mancanza di norme di riferimento che ne consentano l’approvazione e l’attuazione.



Nello specifico la legge 27 febbraio 2009 n.14 introduce delle modifiche all’Art.75 del Codice della Strada – accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione – circa l’approvazione e l’istallazione di sistemi, componenti ed entità tecniche sui veicoli con esenzione dall’obbligo di produrre il nullaosta tecnico dalla Casa Costruttrice del veicolo.



In sostanza è stato stabilito che alcune modifiche ai veicoli nuovi ed in circolazione rientranti nella pratica del cosiddetto «TUNING» possano essere approvate a livello nazionale e sottoposte a visita e prova presso il competente ufficio territoriale del Ministero dei Trasporti senza obbligo di presentazione del nullaosta tecnico della Casa Costruttrice previsto dall’art.236 del Regolamento annesso al Codice della Strada.Una attenta lettura della norma evidenzia innanzitutto che la legge non è immediatamente operante poiché demanda al Ministero dei Trasporti la emanazione delle norme attuative nell’ambito delle quali devono essere stabilite:

*
le norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche
*
le procedure per la loro installazione sui veicoli
*
la eventuale necessità di ottenere comunque il nullaosta della Casa Costruttrice, ove ritenuto necessario

Resta infine l’obbligo sancito dall’art.78 del C.d.S. (non modificato dalla legge in esame) che il veicolo trasformato vada sottoposto a visita e prova (“collaudo”) presso il competente Ufficio Territoriale del Ministero dei Trasporti.L’intervento del Ministro dei Trasporti rimane quindi sostanziale e, data la complessità degli argomenti da trattare, non si ritiene possa essere espletato in tempi brevi.Rimane inoltre confermato (comma 3-quater dell’Art.29) che l’organo competente ad eseguire gli accertamenti relativi all’approvazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche è il Ministero dei Trasporti tramite i propri organi tecnici (C.P.A.).

Rimane al momento esclusa la possibilità di operare in autonomia da parte di enti, istituti o servizi tecnici sia Italiani che della Unione Europea, non facenti parte integrante dell’Amministrazione Statale Italiana.


la vedo ancora mooooooolto lunga...

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Nuovo codice della strada
Art. 75
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento (274) (275).

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (276). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (277).

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi (278).

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti (279).

3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (280).

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (281) (282).


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(274) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1-ter dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(275) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo 2006 e il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

(276) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(277) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Per le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone vedi il D.M. 10 luglio 2003, n. 238. Per le procedure di omologazione delle autocaravan e dei caravan vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idonietà alla circolazione dei trenini turistici vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

(278) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1-ter dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(279) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1-ter dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(280) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1-ter dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(281) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(282) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, il Decr. 21 aprile 2009.
questo è l'ultimo dispaccio ragazzi .
marchinodifuoco
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mi sa che qui è solo una speranza...
e chi vive sperando...muore..cag...o!
Gianni
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no marchino tranquillo domani devo andare a parlare con giuseppe e il presidente dell'associazioneitalianatuner poi ti saprò dire le ultime notizie.
ciao
marchinodifuoco
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ciao Gianni, poi ne avete discusso?
Gianni
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si Marchino stasera devo andare da loro per farmi spiegare bene la questione perchè la legge è passata ma devono aspettare che la mettono sulla gazzetta ufficiale da quanto ho capito , cmq stasera sono da loro appena ritorno scriverò il tutto .
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CAMAPOWER
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marchinodifuoco
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cavolo se è passata veramente, chissà quante pacchianate vedremo in giro dopo! eheheh
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Uff!
kali
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ma in sostanza cn sta legge ke deve arrivare avremo la minima speranza di poter cambiare gomme???o è soltanto un grosso miraggio
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